La Comunità Montana
Il 5 Marzo del 1975, il Consiglio regionale del Lazio votò
all'unanimità la deliberazione n. 405 che aveva per oggetto l'approvazione dello
statuto della Comunità Montana dell'Aniene Zona X, ai sensi dell'art. 11
della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.
Era questo l'atto che sanciva la
piena ufficialità dell'Ente e ne stabiliva le competenze ed i compiti.
La legge che sancì la costituzione della Comuntà Montana fu la
n. 1102 del 3-12-1971. In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 44 e 129
della Costituzione, si intese con tale legge pervenire alla valorizzazione delle
zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso proprio
le Comunità Montane, alla predisposizione ed alla realizzazione dei programmi di
sviluppo dei rispettivi comprensori montani.
La Comunità quale organo di programmazione, nel suo insieme
territoriale, si propone di attuare quanto ad essa è stato demandato come
descritto nell'art. 3 dello statuto:
a) Elevare il livello sociale e civile delle popolazioni al
fine di una giusta e dignitosa collocazione nella società moderna.
b)
Promuovere lo sviluppo economico e produttivo dei territori in rapporto alle
loro particolari vocazioni ambientali esaltando al tempo stesso i valori
tradizionali, gli interessi e le capacità operative delle popolazioni.
c)
Contenere e, al limite eliminare, con adeguati incentivi, lo spopolamento e la
migrazione temporanea dei lavoratori. Individuare i mezzi tecnici, le
strutture e le forme di incoraggiamento per la ripresa produttiva dei
territori.
e) Favorire la cooperazione e l'associazionismo in tutte le
attività produttive, promuovere il progresso della cultura, dell'informazione,
nonchè dell'istruzione tecnica professionale con l'aggionamento e la
specializzazione nelle attività primarie, artigianali ed industriali.
f)
Tutelare, conservare e volorizzare l'ambiente naturale, ed il patrimonio
artistico e culturale.